Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Art. 263. Coloro che abbiano ottenuto gli alloggi in uso devono curarne la manutenzione ordinaria ed è loro vietato di locarli o di cederne ad altri l'uso totale o parziale. La contravvenzione a tali norme od il mancato pagamento del canone produce la decadenza dalla concessione che viene dichiarata dal prefetto, su proposta dell'ingegnere capo del genio civile o della commissione di cui all'art. 257, senza pregiudizio del diritto da parte dello stato di ripetere il pagamento dei canoni già scaduti. Il provvedimento prefettizio ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge, anche contro eventuali illeggittimi occupanti, e l'esecuzione è affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 264. Contro gli occupanti illeggittimi o abusivi delle aree, delle case economiche e popolari e di quelle per gli impiegati dello stato, in gestione del ministero dei lavori pubblici, può essere emessa ordinanza di sfratto dai funzionari all'uopo delegati con decreto del ministro pei lavori pubblici. La facoltà di sfratto è consentita ai funzionari predetti anche per lo sgombro delle aree, di cui al- l'art. 253, che occorra utilizzare per costruzione di case economiche, popolari e per impiegati. Le ordinanze suindicate hanno forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge e contro di esse non è ammesso alcun ricorso od azione. La esecuzione delle ordinanze stesse è affidata agli agenti della forza pubblica.

Art. 265. Gli acquirenti di case economiche e popolari a termine dell'art. 258 possono essere dichiarati decaduti dal diritto all'alloggio con decreto del ministro per i lavori pubblici, ove, entro cinque anni dalla trascrizione dei contratti di compra vendita, si accerti che essi siano sforniti dei requisiti per l'inclusione negli elenchi di cui all'art. 255, anche se gli elenchi stessi abbiano riportato in precedenza la prescritta approvazione. Contro gli acquirenti, che si rendano morosi nel pagamento di due rate di ammortamento del debito e dei relativi accessori, si applicano le disposizioni dell'art. 103, terzo e quinto comma, del presente testo unico.

Art. 266. I privati danneggiati, i quali non dispongono di alloggio stabile nel comune dove hanno il proprio domicilio, possono acquistare le case costruite dallo stato, al prezzo e con le modalità che saranno determinate dal ministero dei lavori pubblici, in cambio del contributo diretto o del sussidio governativo oppure del concorso dello stato nel mutuo di favore, cui abbiano diritto ai sensi delle disposizioni vigenti. Tali acquisti possono essere consentiti soltanto per le case che restino disponibili dopo l'assegnazione a tutti gli aventi diritto. Possono, tuttavia, essere autorizzati a tale acquisto anche, all'infuori del limite di cui al comma precedente, i proprietari di edifici o di parte di edifici danneggiati o distrutti, aventi un reddito imponibile non superiore a lire 200, ed a quelli che abbiano già devoluto all'unione edilizia nazionale i propri diritti a mutuo, allo scopo di ottenere, in cambio di essi, la cessione di case economiche e popolari ed abbiano ottenuto dall'unione edilizia medesima l'uso del- l'alloggio richiesto. L'eventuale differenza tra l'ammontare del contributo o del sussidio governativo ed il prezzo della casa sarà versata in tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata. Coloro che intendano avvalersi della facoltà di cui al presente art., devono farne domanda al ministero dei lavori pubblici. Sulla domanda provvede il ministro con suo decreto, che costituisce il titolo di trapasso della proprietà e serve per la relativa trascrizione e voltura da farsi dall'acquirente.

Art. 267. Possono essere date in affitto per alloggio di privati che non ne abbiano diritto a norma delle disposizioni contenute nel presente capo, od anche per se- de di pubblici uffici, le case rimaste disponibili per mancanza di richieste da parte degli aventi diritto. I locali di fabbricati già costruiti non utilizzabili che ad uso di negozio, potranno essere dati in affitto a quegli esercenti che ne facciano domanda, sentito il parere della commissione di cui all'art. 257.

Art. 268. I locali non destinati ad uso di abitazioni, esistenti nei fabbricati delle case economiche e popolari di messina, possono essere venduti a quegli esercenti di commercio che non abbiano diritto a contributo o a sussidio governativo afferente a vani terranei di loro proprietà ad uso di negozio, distrutti o danneggiati dal terremoto. Gli aventi diritto a contributo o a sussidio che non ne abbiano ancora usufruito, possono acquistare i locali suddetti, previa rinuncia al diritto medesimo. Coloro che abbiano comunque ceduto o alienato i loro diritti possono acquistare i locali previo versamento in tesoreria di somma corrispondente al contributo, calcolato al 100 per cento del diritto a mutuo relativo. Le domande di acquisto da parte degli esercenti di commercio sono sottoposte al parere della commissione di cui all'art. 257. Gli attuali assegnatari dei locali summenzionati che dalla data di immissione in possesso ne abbiano direttamente usufruito per il loro commercio, sempre quando abbiano i requisiti prescritti per l'acquisto a norma dei precedenti commi, hanno anche diritto di prelazione, purchè siano nati in messina e ivi residenti da non meno di quindici anni, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra o della causa fascista. La vendita dei locali suddetti può essere consentita anche in favore di associazioni, istituti od enti in genere, su conforme parere del prefetto di messina. La vendita viene effettuata alle stesse condizioni, modalità e vincoli stabiliti per la vendita degli alloggi economici e popolari.

Art. 269. Alle case assegnate in proprietà a norma del presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 134 (comma primo), 135, 137 e 239 nonché, in quanto applicabili, quelle dei primi quattro capi del titolo xii.

CAPO III Disposizioni varie e agevolazioni tributarie.

Art. 270. Lo stato può cedere gratuitamente ai comuni le case costruite. In tal caso, ai fini dell'integrazione del bilancio e di ogni altra assegnazione sul fondo consolidato dell'addizionale terremoto, sarà tenuto conto dei canoni di affitto delle case per l'ammontare che verrà approssimativamente stabilito di anno in anno dal ministero dell'interno.

Art. 271. Il ministero dei lavori pubblici cura la gestione di tutte le case economiche e popolari e per impiegati costruite dalla unione edilizia nazionale nelle località colpite da terremoti e non cedute ai comuni. Alle case economiche e popolari sono applicabili le norme del capo secondo ed a quelle per impiegati le norme di cui agli articoli 376, 377, 378, 379, 385 e 386. Coloro che all'11 settembre 1924 erano utenti di case economiche e popolari possono ottenerne l'assegnazione in proprietà, quando si trovino nelle condizioni previste articoli 255, 256, 266. Essi possono tuttavia conservare l'assegnazione in uso anche se non residenti nel comune all'epoca del terremoto purchè vi abbiano risieduto in precedenza, si trovino nelle altre condizioni previste dai citati articoli 255, 256 e 266 e siano nati nel comune stesso.

Art. 272. Gli alloggi compresi nei fabbricati costruiti in messina con i fondi di cui alla lettera c) dell'art. 17 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917 n. 1399, possono essere messi in vendita dopo che l'amministrazione comunale abbia determinato quali fabbricati intenda alienare. Il prezzo di vendita è stabilito, sentiti l'amministrazione comunale di messina ed il ministero delle finanze, dal ministro pei lavori pubblici, il quale, di concerto col ministro per l'interno, determina di volta in volta la destinazione dei relativi introiti in opere di interesse comunale, preferibilmente di carattere edilizio.

Art. 273. Alla costruzione delle case per gli impiegati dello stato nel vecchio centro urbano di reggio calabria provvede l'ente edilizio di reggio calabria. Alla costruzione delle case per gl'impiegati nei centri urbani di messina e di palmi provvede il ministero dei lavori pubblici. Le case per impiegati costruite dal ministero della guerra nei tre centri urbani di messina, reggio calabria e palmi sono gestite dall'amministrazione militare ed assegnate od affittate ai dipendenti funzionari militari e civili con le norme stabilite da apposito regolamento.

Art. 274. Le case economiche e popolari di cui al presente titolo costruite nelle località danneggiate da terremoti sono esenti dall'imposta e sovrimposte sui fabbricati per quindici anni dal giorno in cui sono divenute atte all'uso o all'abitazione salvo le maggiori agevolazioni previste dall'art. 161, le quali sono applicabili anche agli edifici riparati, ricostruiti o costruiti anteriormente al 5 luglio 1919. Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione delle case ed alla esecuzione delle opere accessorie di cui al presente titolo, nonché per la vendita, permuta e cessione in uso delle case medesime, sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative e dai diritti catastali.

CAPO IV Ente edilizio di Reggio Calabria

Art. 275. L' bente edilizio di reggio calabria istituito con r. decreto 7 giugno 1914 n. 700 in seguito al terremoto del 1908, provvede nell'antico centro di quel capoluogo alla costruzione delle case per gli impiegati dello stato, delle case economiche, ed alla gestione delle case stesse e dei beni indicati nell'art. 276, con tutti i diritti spettanti al comune.

Art. 276. Il patrimonio amministrato dall'ente edilizio è costituito:

a) dalle aree, dalle baracche, dai padiglioni e dai diritti ceduti dallo stato al comune di reggio calabria a norma degli articoli 54, 55 e 66 del testo unico 19 agosto 1917 n. 1399, salvi i diritti riservati allo stato, e dai beni espropriati a norma dell'art. 123 del citato testo unico;

b) dalle baracche e dai padiglioni ad uso alloggio degli impiegati civili dello stato, esclusi quelli di pertinenza della amministrazione delle ferrovie dello stato;

c) dalle case degli impiegati dello stato costruite e da costruire in reggio calabria ai termini della lettera b) dell'art. 17 del testo unico 19 agosto 1917 n. 1399;

d) dalle case economiche e popolari costruite e da costruire in reggio calabria con fondi propri o somministrati dallo stato. Tali case sono di proprietà del comune e non possono essere affittate che a persone residenti nell'antico centro di reggio calabria. La gestione delle baracche comprende quelle costruite dal comune o da qualunque amministrazione dello stato anche su suoli comunali.

Art. 277. L' ente edilizio è autorizzato a chiedere la devoluzione delle aree sulle quali sorgevano edifici distrutti qualora i rispettivi proprietari aventi diritto a mutuo non abbiano iniziato i lavori di ricostruzione entro il 31 dicembre 1921, tanto per le aree site nel centro della città di reggio calabria (corso, via aschenez e strade adiacenti) quanto per le altre aree site nell'ambito del piano regolatore. Nel caso di tale richiesta da parte dell'ente edilizio i proprietari suddetti hanno la facoltà o di cedere definitivamente all'ente l'area col relativo diritto a mutuo, o di delegare ad esso la costruzione dell'edificio. In questa seconda ipotesi gli edifici ricostruiti saranno trasferiti dall'ente edilizio ai proprietari, dopo il collaudo della costruzione, al prezzo di costo aumentato di un decimo a favore dell'ente. Il passaggio delle aree e dei diritti relativi ha luogo in base a decreto motivato del prefetto, emesso su richiesta dell'ente edilizio. Al decreto del prefetto sono applicabili le disposizioni degli articoli 184, 345 e 346 del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917 n. 1399. Con decreto reale saranno stabilite le norme per la liquidazione dei diritti e le altre modalità per la cessione definitiva, prevista al secondo comma del presente

art. .

Art. 278. L' ente edilizio ha facoltà di espropriare, secondo le norme degli articoli 161 e seguenti del testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917 n. 1399, aree private sulle quali al 28 dicembre 1908 non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati. Tale facoltà permane soltanto per le aree comprese nel territorio del comune, quale era delimitato anteriormente alla modifica della sua circoscrizione disposta con regio decreto 7 luglio 1927 n. 1195. Sulle zone espropriate l'ente edilizio dovrà costruire esclusivamente case economiche, popolari e per gli impiegati dello stato.

 

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